Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di dipartimento è composto da i professori e da i ricercatori afferenti al dipartimento. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite dal regolamento del DEI e dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo. In particolare al Consiglio di dipartimento spetta: 
 
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori; 
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, 
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico; 
e) propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi; 
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; 
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche; 
h) propone la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione. 
i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca; 
j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento; 
k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto; 
I) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo; 
m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di ricerca; 
n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno; 
o) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.
 

Rappresentanti degli studenti